Rilascio dell’attestazione di qualificazione professionale dei servizi

Al fine di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali e di tutelare i consumatori, l’associazione Mad’An prevede per i soci la possibilità di chiedere l’attestazione di qualità dei servizi  ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 4/2013.

L’art. 7 comma 1 della legge 4/2013 prevede che l’Associazione rilasci “previe le necessarie verifiche” una attestazione relativa:

a) Alla regolare iscrizione del professionista all’associazione; (che risulti regolarmente iscritto)

b) Ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa; (che possieda i requisiti che l’associazione chiede al professionista per essere socio: titolo di studio ecc)

c) Agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione (che rispetti il sistema creato dall’Associazione per dimostrare la “qualità”, la competenza, la qualificazione del professionista).

d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente , tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2 comma 4.

In linea con l’art. 7 comma 2 della legge, le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.

All’interno dell’associazione quindi, l’attestazione di qualificazione professionale dei servizi è riferita al metodo O.M.L.T.C

OPERATORE METODO LUCIA TORRI CIANCI(O.M.L.T.C.) Sono coloro che hanno completato l’iter formativo per operatore professionale secondo il Metodo Lucia Torri Cianci secondo i programmi proposti dall’associazione Mad’An per il rilascio dell’Attestato di Qualità dei servizi. L’Elenco degli Operatori Professionisti Attestati è per legge pubblico ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4.

Ai sensi dell’art 8 della legge 4/2013, l’attestazione ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione che la rilascia ed è rinnovata a ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. In ogni caso la scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa. Coerentemente con l’art 8 comma 2 il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.

La legge prevede che l’Associazione rilasci “previe le necessarie verifiche” una attestazione relativa anche:

FLAGa) Alla regolare iscrizione del professionista all’associazione; (che risulti regolarmente iscritto)

FLAGb) Ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa; (che possieda i requisiti che l’associazione chiede al professionista per essere socio: titolo di studio ecc)

FLAGc) Agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione (che rispetti il sistema creato dall’Associazione per dimostrare la “qualità”, la competenza, la qualificazione del professionista).

I soci che hanno l’attestazione potranno indicare nei documenti scritti non soltanto di essere iscritti all’associazione Mad’An ma di essere anche in possesso dell’attestato di qualificazione professionale dei servizi rilasciato Operatore secondo il Metodo Lucia Torri Cianci (marchio registrato nel 2016).

Facsimile attestato