STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Organismi deliberativi
Art. 12 ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci è l’organo deliberativo dell’Associazione ed è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Operatori, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essi hanno diritto a partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, purché in regola con il pagamento della quota associativa. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli Associati attraverso domanda scritta.
Il Presidente, in caso di richiesta in tal senso, dovrà convocare l’Assemblea entro i 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della stessa; ove non vi provveda in detto termine, i richiedenti potranno convocare direttamente l’Assemblea.
In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di partecipazione, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza degli stessi.
L’Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto ed in seconda convocazione a maggioranza dei presenti. La convocazione dell’Assemblea ordinaria va fatta almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista, mediante comunicazione a mezzo lettera, mail o fax. L’Assemblea Straordinaria viene convocata con le stesse modalità previste per l’Ordinaria, ma con un preavviso ridotto a 15 (quindici) giorni.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
L’Assemblea Ordinaria e l’Assemblea Straordinaria potranno essere convocate in qualsiasi località e luogo, anche diverso da quello della sede sociale, purché sito sul territorio italiano.
L’assemblea potrà essere svolta anche quando i soci sono dislocati in più luoghi ed audio/video collegati. A tal fine sarà necessario che nell’avviso di convocazione vengano indicati i luoghi collegati e le relative modalità di collegamento. La riunione si riterrà svolta nel luogo ove è presente il Presidente dell’assemblea. Il Segretario deve trovarsi nello stesso luogo ove si trova il Presidente. I mezzi di telecomunicazione adottati dovranno assicurare al Presidente dell’assemblea di accertare la regolarità della costituzione dell’assemblea, l’identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; inoltre dovranno far sì che siano percepiti adeguatamente gli eventi assembleari ai fini della verbalizzazione e dovranno consentire la partecipazione alla discussione e alla votazione in modo simultaneo.
E’ altresì prevista la possibilità di esprimere il proprio voto per corrispondenza. Si intende tale anche il voto espresso a mezzo Posta Elettronica Certificata. Sulla possibilità di espressione del voto per corrispondenza deve esser data informazione nell’avviso di convocazione dell’assemblea ed ad esso allegata la scheda di voto, comunicato l’indirizzo cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale essa deve pervenire al destinatario. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal socio ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.
Il conteggio delle schede di voto per corrispondenza avviene:
-al momento della costituzione dell’assemblea al fine di verificare la sussistenza del quorum costitutivo;
-al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista del quorum deliberativo;
L’Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:
a) decide le linee generali della politica associativa;
b) determina i requisiti di ammissione alla Associazione;
c) determina le modifiche della quota associativa annuale, anche ove già aggiornata dal Consiglio Direttivo;
d) elegge: il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti. Delibera sul numero dei membri del Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito nel successivo art. 13;
e) approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo;
f) assume ed approva ogni iniziativa od altra deliberazione in materia di interesse professionale proposta dal Consiglio Direttivo;
g) delibera su ogni altra questione non espressamente riservata ad altri organi dell’Associazione. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull’eventuale scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri (Cianci Elena, Klancic Gianpiero, Girardi Giovanni, Marcadella Cristina, Biagi Gianfranco) , eletti dall’Assemblea fra tutti i Soci.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e comunque sino alla data dell’Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato i consiglieri uscenti possono essere riconfermati per un massimo di tre volte consecutive.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri in carica.
Le riunioni del consiglio direttivo potranno essere svolte anche in audio/video conferenza. Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3
(tre) anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei Soci.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce in media 2 (due) volte all’anno ed è convocato da:
– il Presidente;
– da almeno 4 (quattro) dei componenti, su richiesta motivata;
– dai Soci Fondatori, Soci Operatori, che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) degli stessi, su richiesta scritta e motivata.
Il Presidente in caso di richiesta di convocazione, come sopra effettuata, dovrà convocare il Consiglio per una data entro i 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della richiesta, presso la sede sociale; ove non vi provveda in detto termine, i Consiglieri ovvero i Soci Fondatori e i Soci Operatori che hanno richiesto la convocazione, potranno inviare agli altri membri del Consiglio regolare convocazione.
Per le modalità di convocazione, si procederà con lettera, fax o posta elettronica, ma comunque con un preavviso di 15 (quindici) giorni, salvo casi di urgenza; per i quali il preavviso non potrà comunque essere inferiore ai 7 (sette) giorni.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente, ove anche questi sia assente, è presieduto dal Consigliere anagraficamente più anziano.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
a) elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere dell’Associazione;
b) valuta i requisiti formativi degli aspiranti Soci e delibera la loro ammissione all’Associazione;
c) propone l’aggiornamento della quota associativa annuale;
d) richiede la convocazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci;
e) cura l’esecuzione delle delibere assembleari;
f) cura la tenuta del registro dei Soci professionisti e provvede al suo aggiornamento, vigila sull’osservanza dello Statuto e del relativo regolamento e sull’applicazione del codice deontologico;
g) propone gli eventuali contributi straordinari a carico dei soci;
h) sottopone all’Assemblea la gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione, deliberando su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
i) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
l) dispone l’istituzione dei corsi di aggiornamento e di specializzazione, fissandone le sedi, i programmi, le quote di iscrizione;
m) provvede alla revoca degli incarichi; fissa i compensi e regola il rapporto con i soggetti nominati;
n) aggiorna annualmente, entro il 30 (trenta) giugno, l’elenco dei Soci;
o) provvede ad emettere regolamenti attuativi del presente statuto e di quanto inerente la vita associativa;
p) formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
q) elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
r) elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
s) di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.
I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese sostenute.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, all’integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario, con riguardo ai candidati non eletti nella votazione dell’Assemblea disponibili ad assumere la carica.
Il singolo Consigliere eletto deve adempiere agli impegni ed obblighi sociali decisi dal Consiglio Direttivo.
Il Consigliere inadempiente agli impegni sociali può essere rimosso dall’incarico con una votazione a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio e sostituito dal primo dei non eletti dall’Assemblea. E’ fatto salvo il ricorso al Collegio dei Probiviri.
E’ fatto obbligo al Consigliere di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, pertanto il Consigliere che non abbia partecipato a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, viene considerato dimissionario dal Consiglio Direttivo e viene sostituito.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redige un verbale firmato dal Presidente e da un Segretario di riunione, da affiggere all’albo dell’Associazione.
Art. 14 PRESIDENTE
Il Presidente (Cristina Marcadella) dura in carica 3 (tre) anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Il Presidente convoca in via ordinaria e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; in qualità di legale rappresentante egli può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 15 VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente (Gianfranco Biagi) sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento. In tali casi spetta pertanto al Vice Presidente la rappresentanza legale dell’Associazione a tutti gli effetti di Legge e spettano altresì tutti i poteri e le prerogative attribuite al Presidente dal presente statuto.
Art. 16 SEGRETARIO-TESORIERE
E’ eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, sovrintende alle attività associative deliberate dagli organi collegiali dell’Associazione, alla tenuta dei registri degli associati, del libro dei verbali del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, e cura la tenuta della contabilità dell’Associazione.
Art. 17 COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori, verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. E’ eletto dall’Assemblea Ordinaria nell’ambito dei Soci Fondatori e dei Soci Operatori. Il Collegio è composto da 3 (tre) membri effettivi (Brasolin Alice, Marassi Stefano, Bicicchi Riccardo) e 3 (tre) membri supplenti (Stecca Roberta, Gopic Olga, Miniati Milena). Elegge al suo interno un Presidente e dura in carica 5 (cinque) anni.
Il suo mandato comprende, in particolare:
a) l’esercizio del controllo amministrativo su tutti gli atti contabili di gestione dell’Associazione;
b) l’esame dei bilanci dell’Associazione, l’accertamento e la verifica della tenuta della contabilità secondo le norme prescritte. Le cariche del Collegio dei Revisori sono incompatibili con
qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione. I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere ai lavori del Consiglio Direttivo con possibilità di parola.
Qualora, in corso di mandato, venisse meno il numero dei membri effettivi, ed in conseguenza della esaurita integrazione dei supplenti, il Consiglio Direttivo provvederà a reintegrare il Collegio mediante cooptazione. L’attività del Collegio dei Revisori è gratuita.
Art. 18 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) Soci Fondatori e/o autorizzati eletti in Assemblea Ordinaria. Dura in carica 5 (cinque) anni. E’ composto da 3 (tre) membri effettivi (Roberta Sabucco, Bollini Luca, Chiara Canevese) e 3 (tre) supplenti (Monica dell’Angelo, Germana Nardi,Belli Rolanda). Possono essere eletti al Collegio dei Probiviri i Soci che abbiano raggiunto almeno 3 (tre) anni di anzianità associativa, fatta eccezione per il primo Collegio nominato nell’atto costitutivo.
I componenti effettivi eleggono a scrutinio segreto il Presidente. Le cariche del Collegio dei Probiviri sono incompatibili con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione. Il Collegio resta in carica 2 (due) anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Si raduna su ricorso scritto del Socio/i interessato/i al provvedimento disciplinare.
Dopo aver udito le parti interessate, ed espletate tutte le indagini e/o accertamenti che ritenga opportuni esperire, delibera la conferma, l’annullamento o la modifica del provvedimento disciplinare impugnato. La delibera è immediatamente esecutiva, non più impugnabile e vincola gli organi dell’Associazione. Il Collegio dei Probiviri è anche competente a dirimere le
controversie sorte tra Soci, su ricorso di uno di loro.
L’attività del Collegio dei Probiviri è gratuita. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno 2 (due) dei suoi membri. I Membri del Collegio dei Probiviri possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con possibilità di parola, salvo che la riunione del Consiglio Direttivo abbia all’ordine
del giorno la discussione su un provvedimento disciplinare a carico di un Associato.
Qualora, in corso di mandato, venisse meno il numero dei membri effettivi anche e in conseguenza della esaurita integrazione dei supplenti, il Consiglio Direttivo provvederà a reintegrare il Collegio mediante cooptazione.